TITOLO I: Costituzione e disposizione generali
Art.1) E’ costituita con sede a Vercelli, in via San Michele n. 7, l’Associazione “FOLLOW THAT DREAM R.C.”, che di seguito sarà denominata l’Associazione.
Art.2) L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.
Art.3) La durata dell’Associazione è indeterminata.
Art.4) Scopo dell’Associazione è quello di istituire premi universitari, borse di studio e iniziative culturali e accademiche di qualsiasi tipo inerenti al settore dei Beni Culturali, del Patrimonio Archeologico e Storico Artistico.
Al fine di perseguire le suddette finalità, l’Associazione intende promuovere attività di fundraising:
L’Associazione potrà inoltre svolgere attività commerciali e produttive (nei modi e nei limiti della normativa vigente), partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi culturali, sociali o umanitari, attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi sopra citati.
Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto estraneo all’organizzazione.
Per queste attività l’Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.
Per lo svolgimento delle suddette attività l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni e collaborazioni volontarie sia di prestazioni retribuite.
Art.5) Organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
TITOLO II: I Soci
Art.6) Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo (soci fondatori) e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (soci ordinari).
Art.7) Possono richiedere di far parte dell’Associazione al Consiglio Direttivo tutte le persone fisiche purchè maggiorenni, con l’osservanza delle seguenti modalità:
Art.8) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
Art.8 bis) I soci possono presentare le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo in qualsiasi momento.
Art.9) Tutti i soci possono partecipare alle assemblee con diritto di voto.
TITOLO III: L’Assemblea dei Soci
Art.10) L’assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce almeno una volta l’anno presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale, sul bilancio di previsione e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo. La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci dal consiglio direttivo, anche via mail.
Art.11) Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questi numeri, la sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art.12) L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art.13) Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo ogniqualvolta si ritenga necessario, oppure quando sia richiesto da un terzo degli associati su specifico ordine del giorno.
Art.14) I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente Statuto o modificare la sede dell’associazione con il consenso di più della metà dei soci fondatori.
TITOLO IV: Il Consiglio Direttivo
Art.15) La determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo rimane in carica sino alla sua revoca o alle sue dimissioni, ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Presidente ha facoltà di rinunziare pro tempore ai propri poteri, cedendoli al vicePresidente.
Art.16) Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione, e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare, il Consiglio:
Art.17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, con la maggioranza dei suoi membri, compreso il suo Presidente o il suo vicePresidente.
Art.18) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Art.19) La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.
TITOLO V: Il Patrimonio
Art.20) Le entrate dell’Associazione sono costituite da: quote sociali, donazioni, liberalità, lasciti, eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati, ogni altro provento comunque conseguito.
Art.21) Prima del 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo dell’anno in corso, e il bilancio consuntivo dell’anno precedente. Prima del 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio preventivo dell’anno in corso e il bilancio consuntivo dell’anno precedente all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
Art. 21 bis) L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare.
Art. 21 ter) Eventuali utili o avanzi non potranno essere ridistribuiti tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.
Art.22) In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto a enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi.
Art. 23) Per quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni di legge.